PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare con un consanguineo deve obbligatoriamente dimostrare il vincolo mediante sottoposizione a un test per l'accertamento del DNA».